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La tutela penale degli interessi finanziari pubblici
€ 26,00
Dettagli
| FORMATO | Brossura |
| EDITORE | Pacini Giuridica |
| EAN | 9788833799483 |
| ANNO PUBBLICAZIONE | 2025 |
| CATEGORIA |
Diritto |
| COLLANA / SERIE | Nuove leggi. Nuovo diritto |
| LINGUA | ita |
Descrizione
L'analisi sistematica dei reati, che spiegano efficacia lesiva nei confronti degli interessi finanziari dello Stato, non abbraccia una singola classe di ipotesi delittuose, il cui studio può essere svolto in modo parzialmente unitario (avendo a riguardo le specificità categoriali), ma si presta a ricomprendere fattispecie incriminatrici poste a presidio di beni giuridici di diversa pertinenza soggettiva. Il congegno normativo non è sorretto da un disegno unitario di "sistema": difatti, talune norme incriminatrici trovano collocazione nella classe dei delitti contro la Pubblica Amministrazione (la malversazione di erogazioni pubbliche, l'indebita percezione di erogazioni pubbliche), altre appaiono inserite nella trama dei delitti contro il patrimonio mediante frode. Centrale in tale prospettiva è perciò la disamina in chiave prospettica della fattispecie di truffa aggravata finalizzata al conseguimento di erogazioni pubbliche, in considerazione della portata di categorie diffusamente studiate dalla giurisprudenza e dalla dottrina perché riferite alla truffa (induzione in errore, dolo di frode, artifizi o raggiri, atto di disposizione patrimoniale), focalizzando il significato specifico che le predette categorie possono assumere all'interno della fattispecie de qua. La rilevanza positiva delle frodi in sovvenzioni comunitarie - alla medesima stregua delle condotte lesive di interessi nazionali - costituisce il fondamento indefettibile di un'azione repressiva sovrannazionale; ciò giustifica il parallelo approfondimento di alcuni sistemi stranieri, dalle cui disposizioni possono trarsi indicazioni de lege ferenda da coniugarsi con la giurisprudenza comunitaria, laddove, muovendo dall'interpretazione teleologica dell'art. ex 5 del Trattato CEE, si desume l'esistenza dell'obbligo in capo agli Stati membri di perseguire le condotte di frode in danno al bilancio comunitario.